Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di collaborazione – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine – Omesso riscontro – Illecito deontologico – Censura – Attenuanti.

Il professionista, che non dia cenno di riscontro alle richieste inoltrategli dal Consiglio dell’Ordine, infrange la disciplina professionale, in quanto viola il dovere di collaborazione e di rispetto verso il proprio Ordine di appartenenza cui ogni iscritto è tenuto. (Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha contenuto la sanzione nella sola censura, anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari a carico del professionista). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 27 novembre 1990, n. 112

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 27 Novembre 1990 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Aprile 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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