È riprovevole sul piano disciplinare l’avvocato che si sottrae ai doveri di collaborazione col proprio Consiglio dell’Ordine, omettendo la comunicazione di inesistenza di motivi di incompatibilità richiestagli nell’ambito dei compiti di revisione dell’Albo riservati al Consiglio dell’Ordine e così è censurabile la reiterata violazione dell’obbligo di invio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli avvocati e procuratori delle comunicazioni di cui all’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576. (Nella fattispecie il Consiglio nazionale forense ha contenuto la sanzione inflitta al responsabile nella censura). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 4 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Passino), sentenza del 16 novembre 1990, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 16 Novembre 1990 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Novembre 1989 (sospensione)
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