Viola il dovere di decoro, lealtà e probità, screditando l’intera classe forense, l’avvocato che, non adempiendo alle obbligazioni assunte con accordo transattivo nei confronti di un suo cliente, subisca di conseguenza l’ingiunzione, il precetto ed infine il pignoramento presso il proprio studio. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Verona del 29 novembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. De Mauro), sentenza del 30 settembre 1995, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 30 Settembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 29 Novembre 1993
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