Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Intervista non sollecitata – Mancanza di prova di fine pubblicitario – Illecito deontologico – Non sussiste.

La condotta di due professioniste che, aderendo all’invito di un giornalista per un’intervista non sollecitata, danno notizia dell’apertura del proprio studio legale, fornendo materiale finalizzato prevalentemente all’attività divulgativa del giornale sul quale compare l’intervista, non mostra di per sé, in mancanza di prova di una volontà preordinata allo scopo, un fine di pubblicità, atteso che dette professioniste fanno riferimento unicamente a episodi « di colore », senza violare in alcun modo il segreto professionale, limitandosi a considerazioni dirette unicamente a rivendicare il ruolo femminile nella professione forense. Pertanto tale condotta non è suscettibile di sanzione disciplinare. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 21 maggio 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. De Palma), sentenza del 11 febbraio 1992, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 11 Febbraio 1992 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 21 Maggio 1990
Giurisprudenza CNF

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