Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Apparizione televisiva – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che nel corso di una apparizione televisiva, effettui un tentativo, anche se blando, di far conoscere al pubblico l’esistenza di un suo studio professionale, viola il precetto che sancisce il divieto di pubblicità degli esercenti la professione legale. (Nella specie il Consiglio nazionale forense, tenuto conto che l’incolpato avrebbe dovuto evitare sempre e comunque ogni riferimento al suo studio professionale, ha ridotto la sanzione della censura a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento del 6 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 4 luglio 1995, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 04 Luglio 1995 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 06 Dicembre 1993 (censura)
Giurisprudenza CNF

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