Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Superamento esame di abilitazione – Mancata iscrizione all’albo – Esercizio dell’attività professionale – Illecito deontologico – Sussiste.

Il provvedimento di iscrizione all’albo degli avvocati o procuratori ha natura di accertamento costitutivo di uno status professionale; pertanto il professionista non ancora formalmente iscritto all’albo, che eserciti attività preclusa, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante (nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. Verona, 17 gennaio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 22 aprile 1996, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 22 Aprile 1996 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 17 Gennaio 1991 (censura)
Giurisprudenza CNF

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