Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Illecito deontologico – Circostanze attenuanti – Censura. Il professionista, che pur non essendo abilitato al patrocinio, in quanto semplice praticante procuratore, proceda ugualmente a compiere attività difensiva preclusa, compromette con tale comportamento gli interessi del cliente e la dignità e correttezza proprie della classe forense.

Il Consiglio nazionale forense, in considerazione dell’inesperienza del giovane professionista, della sua buona fede e del leale comportamento tenuto nel corso del giudizio disciplinare, ha ritenuto congruo applicare la sola sanzione della censura. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 luglio 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Bellisari), decisione del 28 ottobre 1988, n. 57

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 28 Ottobre 1988 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Luglio 1987
Giurisprudenza CNF

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