Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti – Rapporto con la parte assistita – Obbligo di informazione – Mancata prestazione di attività – Sospensione.

Il procuratore legale che abbia esercitato fuori distretto qualificandosi come avvocato nell’intestazione di un atto del procedimento, che abbia omesso di informare un cliente sull’attività svolta e che abbia omesso di compiere gli atti processuali per i quali aveva ricevuto espresso mandato, viola i principi di lealtà e correttezza e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 7 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 15 agosto 1992, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 15 Agosto 1992 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 07 Dicembre 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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