Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che predisponga moduli prestampati, su carta intestata dello studio, per il rilascio di procura, e li consegni per l’utilizzazione sia ad una agenzia assicurativa che ad un collaboratore di cancelleria. (Nella specie in considerazione del minimo disvalore rilevato nella condotta è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per mesi tre, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 6 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Siciliano), sentenza del 23 dicembre 1996, n. 185
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 23 Dicembre 1996 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 06 Dicembre 1994 (sospensione)
0 Comment