Accettare, se non addirittura sollecitare, il procacciamento di clienti e nascondere a questi gli effettivi termini economici di definizione delle vertenze trattate, è un comportamento che non si addice ai principi di moralità, decoro e dignità cui il professionista forense deve attenersi ed improntare la propria attività. Nella fattispecie, in considerazione del fatto che il comportamento censurato aveva creato anche danni economici alle parti assistite e che l’interessato aveva già riportato per precedenti trasgressioni le sanzioni dell’avvertimento e della censura, è stata inflitta la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di sei mesi. (Rigetta ricorso contro decreto Consiglio dell’Ordine Bari, 20 dicembre 1980).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. De Palma), decisione del 20 luglio 1989, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Dicembre 1980 (sospensione)
0 Comment