Il professionista, nominato difensore d’ufficio, ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Nella fattispecie il legale, che da tempo conosceva la necessità di presenziare ad un’udienza in tale qualità, non si è presentato, senza peraltro giustificare la propria assenza e violando in tal modo i principi di probità e correttezza professionali. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Treviso, 15 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Pisapia), sentenza del 27 giugno 1992, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 27 Giugno 1992 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 15 Aprile 1991 (avvertimento)
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