L’avvocato che abbia commesso delitti di associazione a delinquere e di falso di vario genere lede la dignità e il decoro della professione forense. Sanzione adeguata, in tale ipotesi, nella valutazione complessiva dei fatti, è la cancellazione dall’albo. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria del 4 maggio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 dicembre 1994, n. 175
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 27 Dicembre 1994 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 04 Maggio 1993 (cancellazione)
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