Costituisce illecito disciplinare non tanto l’assunzione della carica di amministratore delegato di una società (fatto che impone la cancellazione dall’albo), quanto la violazione dell’obbligo di lealtà e di correttezza consistente nel dovere del professionista di comunicare al proprio Ordine il sopravvenire di situazioni di incompatibilità. (Nella specie il Consiglio Nazionale Forense ha annullato la decisione del C.d.O. per aver sanzionato il professionista non per la mancata comunicazione della sopraggiunta situazione di incompatibilità, ma per l’assunzione pura e semplice della carica di amministratore delegato). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 23 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 13 luglio 1994, n. 69
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 13 Luglio 1994 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 23 Luglio 1992
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