Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di probità, dignità e decoro – Condanna penale passata in giudicato per aver detenuto, in qualità di amministratore di società in nome collettivo, specialità medicinali con indicazione delle date di preparazione e scadenza alterate – Circostanze attenuanti – Sospensione.

Il professionista che mantenga la propria iscrizione all’Albo e nel contempo assuma responsabilità gestionale in un’azienda e riporti condanna penale passata in giudicato per aver detenuto, nella qualità d’amministratore della società, specialità medicinali che recavano negli astucci alterazioni delle date di preparazione e di scadenza, rispetto a quelle reali, lede gravemente il prestigio dell’avvocatura, con inevitabile ripercussione sull’intera classe forense. Nella fattispecie, in considerazione dei precedenti disciplinari, la sanzione è stata ridotta alla sola sospensione dall’esercizio della professione per un anno. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Milano, 12 maggio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 20 luglio 1989, n. 118

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Maggio 1988 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment