L’avvocato che, giovandosi della procura notarile di cui sia stato munito, incassi l’intero credito vantato dal suo cliente nei confronti del debitore esecutato e che successivamente non provveda più a rimettere al cliente la somma incassata, dopo aver emesso, a favore dello stesso, un assegno postale, tratto sul proprio c/c, non convalidato e onorato per insufficienza dei fondi, viene meno ad elementari principi di correttezza, probità e lealtà, con lesione del proprio prestigio e della dignità dell’intera classe forense. L’incolpato, a fronte anche delle reiterate, menzognere affermazioni fatte nel corso del procedimento a proposito della restituzione del maltolto al cliente, merita quindi la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di un anno, che appare del tutto congrua ed adeguata alla gravità delle mancanze commesse. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Landriscina), sentenza del 23 aprile 1991, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 23 Aprile 1991 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Novembre 1989
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