Costituisce comportamento censurabile quello del professionista che diffonda, con una circolare distribuita ai colleghi, notizie non vere circa provvedimenti adottati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che successivamente venga meno alla promessa di rettificare la circolare informativa. Sanzione adeguata è la censura (in luogo della sospensione per due mesi inflitta dal Consiglio dell’Ordine). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 28 ottobre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 28 Dicembre 1993 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Ottobre 1991 (sospensione)
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