Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi e con i terzi – Vanto di amicizie influenti e offerta di intervento per propiziare favori – Censura.

Il vanto di amicizia con il Direttore Generale degli Istituti di pena espresso al direttore della locale Casa Circondariale, con contestuale offerta di un intervento per propiziare favori, nonché il vanto, presso colleghi, di eccellenti conoscenze tra i Consiglieri del Supremo Collegio, disponibili a propiziare favorevoli provvedimenti giudiziari, rivelano un esasperato protagonismo del professionista di raggiungere ad ogni costo obiettivi professionali, in disprezzo ad elementari principi deontologici come la lealtà, la dignità e la correttezza, che costituiscono il fondamento dell’attività professionale dell’avvocato. Sanzione adeguata è stata ritenuta la censura. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine La Spezia, 22 maggio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 28 Dicembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 22 Maggio 1991
Giurisprudenza CNF

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