L’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori legali è preordinata prevalentemente allo scopo di consentire ai laureati in giurisprudenza lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico, prima di ottenere, con il superamento del relativo esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo professionale. Durante il suddetto tirocinio, il praticante procuratore può, per il periodo fissato dalla legge, esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro speciale dei praticanti procuratori, con la conseguenza che gli è inibito lo svolgimento di attività professionali che esulino dalla competenza pretorile. Tale divieto va interpretato nel senso che il patrocinio da parte del praticante procuratore deve essere limitato alle controversie giudiziarie, comprese le attività prodromiche o da esse direttamente derivanti, nonché alle pratiche stragiudiziali che rientrano o rientrerebbero, per ragioni di valore o di materia, nella competenza delle preture del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale dove il medesimo è iscritto. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 23 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 28 marzo 1992, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 28 Marzo 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 23 Luglio 1989
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