Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di diligenza, correttezza e lealtà – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita aggravata – Assegni a vuoto – Radiazione.

Comportano una indubbia compromissione della reputazione personale del professionista ed una lesione della dignità dell’intera classe forense, che giustificano appieno l’applicazione della più severa tra le sanzioni previste dal vigente ordinamento, i comportamenti dell’avvocato che dimostri di aver ripetutamente anteposto alla tutela dei diritti e degli interessi di coloro che gli si erano affidati il proprio personale tornaconto, perseguito con l’abuso di fiducia e con l’adozione di comportamenti che contrastano con i più elementari doveri dell’avvocato e con la dignità della toga (nel caso di specie, l’appropriazione indebita di somme da rimettersi a creditori dei propri clienti – causando così la dichiarazione di fallimento di uno di essi – nonché l’emissione, a scopo riparatorio, di assegni a vuoto). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 28 Febbraio 1992 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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