Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di dignità e correttezza – Emissione di effetti cambiari – Protesto degli stessi – Illecito deontologico – Sospensione.

Il professionista che si renda responsabile di inadempienza, non onorando effetti cambiari per 100 milioni, causandone il relativo protesto, pone in essere un comportamento gravemente omissivo, con violazione dei doveri di correttezza e dignità che costituiscono l’essenza del patrimonio inalienabile di un avvocato: il decoro di quest’ultimo non si realizza infatti esclusivamente nell’espletamento della sua attività forense, ma nel complesso delle proprie doti morali e sociali, nella stima e nel rispetto che esse determinano nella pubblica opinione.
Sanzione adeguata è la sospensione dall’esercizio professionale per sei mesi. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bolzano, 20 marzo 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 20 Marzo 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment