L’inosservanza delle regole deontologiche è, per sua natura, analoga all’illecito penale, entrambe postulando, infatti, la trasgressione di precetti rivolti a persone imputabili. I comportamenti deontologicamente biasimevoli potranno essere compiuti con dolo o colpa, ma in ogni caso, per implicare responsabilità, devono poter essere riferiti alla coscienza ed alla volontà dell’incolpato. Da ciò discende che il contegno del professionista può essere oggetto di valutazione disciplinare solo se sia imputabile, cioè proveniente da soggetto capace di intendere e di volere. Un vizio parziale di mente, invece, pur determinando una ridotta capacità di cognizione e di volere, produce effetti in ordine soltanto ai fini della valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e, quindi, dell’entità della pena da irrogare. È stata pertanto inflitta la sanzione della cancellazione, in sostituzione della più grave sanzione della radiazione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 12 dicembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 30 settembre 1993, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 30 Settembre 1993 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 12 Dicembre 1991 (radiazione)
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