Il professionista è responsabile disciplinarmente anche se i fatti deontologicamente rilevanti siano stati posti in essere da un collaboratore di studio nello svolgimento del suo incarico collaborativo (nella specie si configura una responsabilità omissiva di cui può tenersi conto ai fini della inflizione di una minor sanzione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 18 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 18 Ottobre 1994
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