Il professionista in ogni occasione, anche quando ne sia provocato, deve astenersi dall’assumere atteggiamenti che possano gettare discredito sulla professione forense e sulla dignità alla stessa connessa. Di particolare gravità è poi il comportamento del professionista che usi espressioni offensive o sconvenienti nei confronti del collega in pubblica udienza, in un luogo cioè in cui l’avvocato, per il suo ministero e per la tutela della sua funzione, deve comportarsi in maniera particolarmente irreprensibile. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi all’avvocato che, in pubblica udienza, ha fatto uso di espressioni scurrili, ingiuriose e minacciose nei confronti del collega. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 7 aprile 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Palma), decisione del 20 maggio 1989, n. 74
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 20 Maggio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 07 Aprile 1987
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