Il professionista che eserciti la professione nelle more dell’iscrizione all’albo pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante. (Nella specie, in considerazione della buona fede del professionista che per una colpevole negligenza aveva ritenuto provvista della prescritta documentazione ed evasa la sua domanda di iscrizione, è stata ritenuta idonea la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisioni C.d.O. di Ravenna, 9 luglio 1993 e 19 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 5 ottobre 1996, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 05 Ottobre 1996 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 09 Luglio 1993 (censura)
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