Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di riservatezza e segretezza – Applicabilità.

Il dovere di segretezza impone al professionista forense di non rivelare gli incarichi professionali ricevuti dal proprio cliente. Non costituisce quindi illecito disciplinare la mancata comunicazione al promissario acquirente dell’esistenza di una controversia giudiziaria sull’appartamento oggetto dell’acquisto (nella convinzione che tale controversia non abbia rilevanza sulla idoneità del bene).
In tale prospettiva è da inquadrarsi la disposizione del codice di deontologia professionale approvato dal Consiglio degli Ordini forensi della Comunità Europea, secondo la quale, salvo il rispetto di norme di diritto che eventualmente statuiscano il contrario, l’avvocato, nel rendere il servizio al suo cliente, deve mantenere il segreto su tutte le informazioni che siano a lui fornite dal cliente e riguardanti sia il cliente stesso che i terzi, nell’ambito della attività concernente il cliente. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Montalto), sentenza del 30 settembre 1993, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 30 Settembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 1990
Giurisprudenza CNF

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