Il fatto di aver tentato di turbare la regolarità delle prove di esame di procuratore legale, apprestando un’organizzazione di strumenti e di persone, redigendo in concomitanza con le prove scritte un tema in più copie e accingendosi a farle pervenire a uno o più candidati, concreta una condotta gravemente indecorosa, e sicuramente tale da gettare discredito sull’intera classe forense, anche per il risalto avuto dai fatti sulla stampa. Ciò a prescindere dal fatto che il tentativo non abbia avuto buon fine per l’intervento della polizia (sanzione adeguata nella specie, due mesi di sospensione). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rimini, 2-23 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 29 gennaio 1993, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 29 Gennaio 1993 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 23 Luglio 1991 (sospensione)
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