Viene meno al dovere di probità, dignità e decoro il professionista che tenta di indurre un terzo a deporre in suo favore (per conseguire il pagamento del compenso dovutogli da un cliente), ricordando un’asserita falsa testimonianza comportante possibili conseguenze penali resa in precedenza in altra causa da tale persona. Appare pertanto adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 12 novembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 28 Febbraio 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Novembre 1990
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