Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi – Obbligo di informare l’avversario di eventuali iniziative a carattere penale nei confronti del suo assistito – Non sussiste.

Nel dovere di lealtà dell’avvocato non rientra l’obbligo di informare il collega difensore della controparte, pur nel caso di contatti per componimento, di eventuali iniziative di carattere penale nei confronti del suo cliente: una partecipazione del genere, anzi, in talune circostanze, assumerebbe aspetto di non apprezzabile pressione e riprovevole tentativo di coartazione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Arezzo, 15 aprile 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 5 novembre 1990, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 05 Novembre 1990 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 15 Aprile 1989
Giurisprudenza CNF

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