Il professionista che dichiari falsamente sul proprio onore di non trovarsi in alcuna delle condizioni che vietano l’esercizio della professione forense, che usi impropriamente il titolo di avvocato quattro anni prima di poterlo diventare per il decorso del tempo, che abbia fatto protestare propri titoli cambiari, che abbia leso gli interessi del proprio cliente rinunciando ad un pignoramento immobiliare contro un suo debitore mediante un atto e firma apocrifo dello stesso, che ometta di assistere diligentemente lo stesso cliente nel giudizio penale, viola gravemente i principi che regolano l’esercizio della professione forense e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione (nella fattispecie, per i buoni precedenti dell’incolpato, la sospensione è stata contenuta in soli undici mesi). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 6 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. La Volpe), decisione del 18 aprile 1989, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 18 Aprile 1989 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 06 Ottobre 1987 (sospensione)
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