Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Falsa testimonianza – Rapporti con i colleghi – Omessa corrispondenza con collega – Illecito deontologico – Sussiste.

L’avvocato che sia stato imputato per il delitto di falsa testimonianza e abbia omesso di evadere le richieste di informativa del collega inerenti la pratica affidatagli e la restituzione di titoli e documenti commette una violazione deontologica sanzionabile disciplinarmente (nella specie il Consiglio nazionale forense, valutando globalmente la condotta dell’incolpato, considerando che assume accentuata rilevanza il comportamento colpevole dell’avvocato consistente nella negligenza dimostrata verso i clienti e i colleghi, mentre si presenta notevolmente attenuata la responsabilità in relazione al delitto di falsa testimonianza, ha ritenuto sanzione adeguata la sospensione dall’esercizio della professione nella misura di mesi due). (Accoglie parz. ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ragusa, 13 aprile 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Benedetto), sentenza del 18 marzo 1993, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 18 Marzo 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ragusa, delibera del 13 Aprile 1991
Giurisprudenza CNF

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