Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di indipendenza – Consenso a terzi per segnalare il proprio nominativo a potenziali clienti – Illegittimità

Non è corretto per un avvocato consentire ad un’organizzazione di segnalare il proprio nominativo a potenziali clienti, né assumere di conseguenza i relativi incarichi professionali e ricevere i clienti segnalati nella sede della stessa organizzazione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Bergamo, 9 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), decisione del 20 luglio 1989, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 20 Luglio 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 09 Giugno 1987
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment