Non è corretto per un avvocato consentire ad un’organizzazione di segnalare il proprio nominativo a potenziali clienti, né assumere di conseguenza i relativi incarichi professionali e ricevere i clienti segnalati nella sede della stessa organizzazione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Bergamo, 9 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Ricciardi), decisione del 20 luglio 1989, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 20 Luglio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 09 Giugno 1987
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