Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Assunzione dell’ufficio di curatore dell’eredità giacente di clienti deceduti nei confronti dei quali l’avvocato vanta crediti derivanti da prestazioni professionali – Obbligo di non assumere l’ufficio di curatore – Sussistenza.

L’avvocato al quale le clienti decedute avevano rilasciato mandato molti anni addietro non può assumere l’ufficio di curatore dell’eredità giacente delle stesse quando vanta nei confronti delle medesime crediti derivanti dalle prestazioni professionali loro fornite. Il professionista forense è tenuto infatti al rispetto dei principi di correttezza e di prudenza al fine di non coinvolgere nella causa patrocinata (evitandone financo le apparenze) un proprio personale interesse (nel caso di specie è stato ritenuto che alla compatibilità tra la qualità di curatore dell’eredità giacente e quella di creditore, pur ammissibile in linea di principio, si opponevano, in concreto, gravi e non superabili motivi di opportunità. Tenuto conto della particolarità della vicenda e del lungo ed onorato esercizio professionale dell’incolpato, si è reputata congrua la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parz. ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 31 marzo 1993, n. 47

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 31 Marzo 1993 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Dicembre 1990 (censura)
Giurisprudenza CNF

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