Il professionista forense che abbia dichiarato falsamente, sul suo onore, ad integrazione della domanda di ammissione al patrocinio davanti alla Pretura del distretto, di non aver mai ottenuto il patrocinio, viene meno al principio di dignità e decoro e merita la sanzione della cancellazione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 18 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Vacirca), decisione del 18 marzo 1989, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 18 Marzo 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera del 18 Dicembre 1987
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