Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di dichiarare l’inesistenza di incompatibilità – Omissione – Art. 3 l.p. – Infrazione disciplinare – Censura.

Costituisce infrazione disciplinare, punibile con la sanzione della censura, l’omissione della dichiarazione sul proprio onore di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 l.p.
Costituisce altresì infrazione disciplinare, punibile con la sanzione della censura, l’omesso invio della comunicazione dei propri redditi professionali alla Cassa nazionale di previdenza forense, stabilita dall’art. 17 legge 20 settembre 1980, n. 576. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Pisapia), sentenza del 4 maggio 1991, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 04 Maggio 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Dicembre 1989
Giurisprudenza CNF

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