Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di dichiarare l’inesistenza di incompatibilità – Omissione – Art. 3 l.p. – Infrazione disciplinare – Avvertimento.

Costituisce infrazione disciplinare, punibile con la sanzione dell’avvertimento, l’omissione della dichiarazione sul proprio onore di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 l.p. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Camassa), sentenza del 4 maggio 1991, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 04 Maggio 1991 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Giugno 1990
Giurisprudenza CNF

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