Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di dichiarare la situazione di incompatibilità – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Omissione – Infrazione disciplinare.

Costituisce infrazione disciplinare l’omissione della dichiarazione sul proprio onore di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 l.p., nonché l’omesso invio della comunicazione dei propri redditi professionali alla Cassa nazionale di previdenza, stabilito dall’art. 17 legge 20 settembre 1980, n. 57 (nella fattispecie, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni uno, è stata ridotta alla sola sanzione dell’avvertimento, in conformità con la precedente giurisprudenza del Consiglio). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 giugno 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Grande Stevens), sentenza del 20 gennaio 1992, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 20 Gennaio 1992 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Giugno 1990 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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