Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di adempimenti previdenziali e fiscali – Violazione di obbligo di collaborazione con il Consiglio dell’Ordine – Attenuanti – Censura.

L’inottemperanza all’obbligo di dichiarare sul proprio onore di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 3 dell’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, nonché il mancato invio delle comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza comportano violazione degli obblighi, stabiliti ex lege, di collaborazione con il Consiglio del proprio ordine e di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense (peraltro, nella fattispecie, il Consiglio nazionale forense ha ritenuto eccessiva la sanzione della cancellazione dagli Albi, inflitta dal Consiglio dell’Ordine, e, in considerazione della comprovata grave situazione familiare e di salute del ricorrente, nonché dell’intervenuta eliminazione della situazione di incompatibilità, ha ridotto tale sanzione alla censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Panuccio), sentenza del 23 aprile 1991, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 23 Aprile 1991 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Dicembre 1989 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment