Il professionista che svolga nel medesimo periodo di tempo attività professionale a favore e contro il medesimo soggetto viola i principi di dignità, decoro e correttezza ai quali deve attenersi l’attività di avvocato, prescindendo dalle modalità concrete e dal danno effettivo che da tale comportamento possa essere derivato alla parte. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione del solo avvertimento in considerazione della buona fede del responsabile dell’illecito. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 28 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Pennetta), sentenza del 15 settembre 1992, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 15 Settembre 1992 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Gennaio 1989
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