Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Cancellazione dal Registro dei praticanti procuratori per decorso del quadriennio – Esercizio abusivo della professione – Sottoscrizione di lettera con la qualifica di « legale in Roma », « dott. prof. » e « procuratore legale » – Censura.

È contrario ai principi di rettitudine e dignità che devono informare la condotta dell’iscritto all’Ordine forense il comportamento del professionista che, cancellato dal Registro dei praticanti procuratori per decorso del quadriennio, svolga abusivamente la professione patrocinando dinanzi al Tribunale, inoltrando lettere con richiesta a nomina d’ufficio arrogandosi il titolo di «legale in Roma», di «procuratore legale» e firmi lettere con il titolo di «dott. prof.». Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio Ordine di Roma, 31 marzo 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. D’ALESSIO), sentenza del 19 settembre 1989, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 19 Settembre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Marzo 1988
Giurisprudenza CNF

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