Il professionista che ometta di interporre appello pur avendone ricevuto l’incarico dal cliente con relativo fondo spese e non curi un giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo trascurando di fornire al procuratore domiciliatario istruzioni e competenze professionali, e ometta altresì il pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine per cinque annualità, viola i doveri che gli incombono quale professionista nei confronti dei clienti, colleghi e del Consiglio dell’Ordine e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 28 giugno 1986).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Landriscina), decisione del 23 giugno 1988, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 23 Giugno 1988 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 28 Giugno 1986 (sospensione)
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