La decisione del consiglio dell’ordine in ordine alla liquidazione delle parcelle per onorari ha natura di atto amministrativo, emesso nell’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto in via esclusiva dalla legge al consiglio dell’ordine; pertanto tali provvedimenti potranno essere impugnati davanti al giudice amministrativo (ovvero l’avvocato potrà seguire la procedura di cui all’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari), mentre dovrà ritenersi inammissibile il reclamo al Consiglio nazionale forense che è organo di giurisdizione speciale e non ha competenza a riesaminare gli atti amministrativi emanati dai vari consigli dell’ordine. (Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di competenza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. BONAZZI), sentenza del 29 novembre 1995, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 29 Novembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Novembre 1994
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