Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Reclamo – Natura – Omessa notifica a tutti i controinteressati – Inammissibilità.

Il reclamo contro i risultati delle operazioni elettorali deve essere considerato un vero e proprio ricorso giurisdizionale amministrativo, soprattutto perché tale impugnazione postula un’ipotesi di tutela di interessi legittimi e non già di diritti soggettivi. Dato poi che l’impugnazione è diretta ad invalidare l’elezione degli eletti, essa trova in questi ultimi i soggetti interessati a contraddire e quindi i veri legittimati passivi. Ne segue l’esigenza ineludibile che il contraddittorio sia instaurato contro i singoli eletti e nei confronti del Consiglio dell’Ordine solo come controinteresato. In difetto di notifica del reclamo agli interessati l’impugnazione va dichiarata inammissibile. (Dichiara inammissibile reclamo contro risultati elezioni Consiglio Ordine Pisa, 21-28 gennaio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Morlino), decisione del 23 giugno 1988, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 23 Giugno 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 28 Gennaio 1988
Giurisprudenza CNF

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