Il reclamo contro i risultati delle operazioni elettorali, in quanto avente carattere di un ricorso giurisdizionale amministrativo, deve essere notificato a tutti i singoli eletti interessati a contraddire e quindi legittimati passivi, non impersonalmente al Consiglio dell’Ordine.
Tale irritualità rende il reclamo inammissibile. (Dichiara inammissibile il reclamo contro i risultati delle elezioni Consiglio Ordine Vallo della Lucania, 16-30 gennaio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), decisione del 23 giugno 1988, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 23 Giugno 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vallo della Lucania, delibera del 30 Gennaio 1988
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