Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Reclamo – Natura di ricorso giurisdizionale amministrativo – Omessa notifica a tutti i controinteressati – Inammissibilità.

Il reclamo contro i risultati delle operazioni elettorali ha natura del tutto simile a quella del ricorso giurisdizionale amministrativo, sia perché il Consiglio nazionale forense non può essere configurato come organo di giurisdizione ordinaria, sia perché le impugnazioni, nella tematica delle operazioni elettorali, postulano un’ipotesi di tutela di interessi legittimi e non già di diritti soggettivi. Tale impugnazione, poiché diretta ad infirmare l’elezione degli eletti, trova soltanto in questi ultimi i soggetti interessati a contraddire, e quindi i legittimati passivi ad una impugnazione nei cui confronti codesta, conseguentemente, deve essere proposta. Ne deriva l’esigenza ineluttabile che il contraddittorio sia instaurato in via primaria contro i singoli eletti, e conseguentemente l’inammissibilità del reclamo ogniqualvolta esso non sia stato notificato agli eletti stessi. Anche ammesso poi che un contraddittorio possa essere integrato successivamente, entro un termine prefissato – come previsto per i giudizi amministrativi – resta il fatto che l’integrazione può legittimamente avvenire solo se entro il termine preventivamente stabilito per la presentazione del ricorso ne sia effettuata la notifica almeno ad uno dei soggetti controinteressati. (Dichiara inammissibile reclamo contro elezioni componenti Consiglio Ordine Belluno, 23 gennaio e 3 febbraio 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 27 maggio 1988, n. 19

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 27 Maggio 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 03 Febbraio 1988
Giurisprudenza CNF

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