Il reclamo elettorale rivolto esclusivamente nei confronti del Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che non rispetti l’esigenza che il contraddittorio venga instaurato contro gli eletti, attraverso la notifica in termini ad almeno uno degli eletti stessi, deve essere dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile reclamo contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 13 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 99
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 13 Ottobre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 13 Dicembre 1993
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