Il termine previsto dall’art. 6 d.l. n. 382/44 ha natura perentoria, e decorre dalla prima proclamazione, pertanto il reclamo elettorale proposto oltre il termine di dieci giorni dalla prima proclamazione deve dichiararsi inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile ricorso avverso risultati elezioni C.d.O. di Rovigo, 10-17 gennaio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Bonazzi), sentenza del 17 settembre 1996, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 17 Settembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 17 Gennaio 1996
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