Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Operazioni di voto – Appello votanti – Seconda chiamata – Termine previsto dall’art. 4, d.l.l. n. 382 del 1944 – Obbligo – Sussiste.

L’elezione svolta senza procedere alla seconda chiamata, da effettuarsi obbligatoriamente entro un’ora dalla prima, dei votanti che non avessero risposto al primo appello, deve ritenersi nulla in quanto lesiva del diritto di tutti gli iscritti a manifestare il loro voto in seconda chiamata. (Accoglie ricorso avverso proclamazione eletti del C.d.O. di Milano, tenutasi il 4 febbraio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. D’ERRICO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 19 Dicembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Febbraio 1994
Giurisprudenza CNF

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