È principio incontestabile che tutti coloro che si trovino iscritti negli Albi forensi al momento della consultazione elettorale abbiano diritto al voto e che eventuali cause di incompatibilità – fino a quando non siano state riconosciute nei modi e con le forme prescritte dalla legge – non possano determinare alcuna conseguenza limitativa della capacità degli iscritti. (Rigetta reclami contro risultati delle elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio dell’Ordine di Catania, 18-19 gennaio 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 6 dicembre 1990, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 06 Dicembre 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 19 Gennaio 1990
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