Non può essere oggetto di gravame al Consiglio nazionale forense la designazione delle cariche interne del Consiglio dell’Ordine susseguente ai risultati elettorali, essendo possibile contestare, ai sensi delle disposizioni previste nel D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, unicamente i risultati stessi. (Dichiara inammissibile il reclamo contro risultati elettorali Consiglio Ordine Nicosia, 16 febbraio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Sanino), decisione del 22 giugno 1989, n. 94
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 22 Giugno 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Nicosia, delibera del 16 Febbraio 1988
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