Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che:
a) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente;
b) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso. (Nella specie è stata negata l’iscrizione ad un dipendente U.S.L. che non aveva dimostrato né l’autonomia dell’ufficio legale, né l’esclusività delle sue mansioni). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 15 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. La Volpe), sentenza del 25 settembre 1996, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 25 Settembre 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 15 Dicembre 1989
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